CORTE FEDERALE D’APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE – REVISIONE - ART. 63, COMMA 4, CGS – RATIO – TASSATIVITÀ DEI CASI – MEZZO STRAORDINARIO - MOMENTO RESCINDENTE E MOMENTO RESCISSORIO

L’art. 63, comma 4, lettera b), del C.G.S. prevede che le decisioni irrevocabili di condanna sono suscettibili di revisione innanzi a questa Corte federale d’appello nel caso in cui “vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 21/2022-2023) l’istituto della revisione si fonda sull’esigenza di giustizia sostanziale e di razionalità dell’ordinamento, che in casi eccezionali consente di giustificare il sacrificio del giudicato (e dei canoni di certezza dei rapporti giuridici) nel perseguimento di un interesse superiore che attiene a diritti di dignità e libertà della persona.  Essendo proponibile contro decisioni irrevocabili o passate in giudicato, la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario e a critica rigorosamente vincolata, cioè proponibile esclusivamente nei casi tassativi individuati dal Codice, con norme che richiamano – nella sostanza e nell’impostazione finalistica - la disciplina dettata dall’art. 630 c.p.p.. Dal punto di vista processuale, la struttura del giudizio di revisione – al pari di quanto avviene per la revocazione – è articolata in senso bifasico, dovendosi prima verificare ai fini rescindenti se l’impugnazione è ammissibile (e cioè se gli elementi allegati dal reclamante integrano i presupposti normativamente e tassativamente richiesti per l’annullamento della decisione impugnata) per poi eventualmente procedere alla rinnovazione del giudizio in sede rescissoria, rinnovazione possibile ovviamente solo quando il riscontro preliminare si sia concluso in modo positivo.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 87/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 63, comma 4, CGS; art. 630 CPP; art. 63 CGS CONI

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

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