Organi collegiali – assemblea - sedute in videoconferenza - comma 4 dell’art. 73 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito in legge 24/04/2020, n. 27 (c.d. Cura Italia) – applicabilità
Va premessa la distinzione tra verbale e atto verbalizzato. La sinteticità del verbale non determina certo l’assenza delle attività certificate dal verbale stesso. Come statuito dalla più recente giurisprudenza, sia pure in ambito più ampio (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, n. 3544/2020 del 04.06.2020), “il verbale può definirsi quale atto giuridico, appartenente alla categoria delle certificazioni, quale documento avente lo scopo di descrivere atti o fatti rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un funzionario verbalizzante cui è stata attribuita detta funzione”. Ed il punto rilevante è che “la deliberazione adottata ad esempio da parte di un certo organo collegiale esiste a prescindere dall’atto verbale che ne riferisce i contenuti”.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 87/CFA/2020-2021/B
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino