Calciatore - trasferimento - limite di tre tesseramenti - art. 95, comma 2, NOIF – ratio – normativa FIFA – concetto di stagione sportiva - definizione di stagione prevista prevista dall’art. 47 NOIF

La discrasia tra le disposizioni FIFA e le disposizioni endofederali non si rinviene con riferimento al concetto di stagione sportiva, diversamente definita nel n. 9 del FIFA RSTP e nell’art. 43 NOIF. L’art. 1.3 del FIFA RSTP e la circolare n. 1673 del 28.5.2019 hanno disposto la vincolatività a livello nazionale ed il conseguente obbligo di recepimento senza modifiche dell’art. 5.3 del FIFA RSTP, che fissa in un massimo di numero tre le società sportive con cui il calciatore può tesserarsi nell’ambito della medesima stagione e di numero due le società sportive con cui lo stesso può disputare le gare ufficiali. Dette prescrizioni sono state esattamente ed integralmente recepite dall’art. 95 delle NOIF. Non può, invece, ritenersi che l’obbligo di recepimento riguarderebbe anche il concetto di stagione sportiva, così come definito nel n. 9 del FIFA RSTP. Detta definizione deve, infatti, ritenersi estranea al contenuto precettivo dell’art. 5.3, che investe unicamente il numero dei tesseramenti ed i limiti di utilizzabilità dei giocatori all’interno della medesima stagione. Tale soluzione esegetica trova conferma nella lettura del Commentario FIFA al RSTP, ove è espressamente evidenziato che la definizione di cui al n. 9, differente rispetto alla definizione "normale/abituale", secondo cui la stagione inizia il giorno seguente l’inizio della stagione precedente, è richiesta principalmente per l'applicazione del capitolo IV del regolamento (“Mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e club”), ovvero per finalità del tutto estranee a quelle in esame. Se ne ricava che, ai fini dell’art. 5.3 la definizione n. 9 del FIFA RSTP abbia esclusivamente natura generale e descrittiva, certamente derogabile. Un ulteriore elemento che conferma la legittimità della tesi per cui la definizione FIFA di stagione non sia vincolante e che spetta alle singole federazioni individuare l’arco temporale di riferimento della stagione sportiva, è dato proprio dalla modifica dell’art. 5.3 del FIFA RSTP invocata dalla reclamante, ove l’arco temporale del 1° luglio - 30 giugno è stato sostituito con la parola “stagione”. Infatti, che la ratio della modifica non è stata quella di voler imporre il rinvio alla definizione di stagione di cui al n. 9 del FIFA RSTP, ma piuttosto proprio quella di voler prevedere un rinvio dinamico alla definizione di stagione sportiva prevista nelle differenti disposizioni federali. Le stagioni calcistiche delle diverse federazioni, infatti, differiscono in lunghezza e periodo dell'anno di riferimento. Alla previsione è stato, difatti, anche aggiunto un’ulteriore inciso, secondo cui, in deroga alla regola del limite massimo dei tesseramenti, un giocatore che si muove tra due squadre appartenenti a federazioni con stagioni sovrapposte (ovvero inizio della stagione in estate/autunno anziché inverno/primavera) può essere ammesso a giocare in partite ufficiali per una terza squadra durante la stagione in questione, a condizione che lo stesso abbia pienamente adempiuto agli obblighi contrattuali nei confronti dei club precedenti. Pertanto, ai fini dell’art. 95, comma 2, NOIF, debba farsi riferimento alla definizione di stagione prevista dall’art. 47 NOIF.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 87/CFA/2019-2020/C

Presidente: Torsello

Relatore: Varrone

Riferimenti normativi: art. 95, comma 2, NOIF; art. 47 NOIF; art. 5.3 FIFA RSTP; art. 1.3 FIFA RSTP

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