Calciatore - trasferimento - limite di tre tesseramenti - art. 95, comma 2, NOIF – ratio – normativa FIFA – cd. tesseramento tecnico – non è previsto
L’art. 5.3 (che, a partire dal 1.3.2020, è diventato art. 5.4) del FIFA RSTP dispone che “I giocatori possono essere registrati con un massimo di tre squadre durante una stagione. Durante questo periodo, il giocatore può giocare solo partite ufficiali per due squadre”. L’art. 1.3 del FIFA RSTP dispone che: “a) Le seguenti disposizioni sono vincolanti a livello nazionale e devono essere incluse senza modifiche nel regolamento dell'associazione: articoli 2-8, 10, 11, 12-bis, 18, 18-bis, 18-ter, 19 e 19-bis”. La FIFA, al punto 3 della circolare n. 1673 del 28.5.2019, ha precisato che “La registrazione dei giocatori e la domanda sull'ammissibilità di questi giocatori a giocare partite ufficiali per le loro squadre rientrano nelle competenze di ciascuna federazione. Si deve prestare attenzione alle disposizioni contenute nel Regolamento che sono vincolanti a livello nazionale (cfr. Art. 1 comma 2 e 3 a) del Regolamento), Ai sensi dell'art. 1 par. 3 a) del Regolamento, le associazioni sono tenute, tra l'altro, a includere, senza modifiche, l'art. 5 par. 3 del Regolamento nei rispettivi regolamenti nazionali4”. L’art. 5.3 del FIFA RSTP è stato integralmente trasposto nell’art. 95, comma 2, delle NOIF, ove è testualmente disposto: “Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”. In merito alla ratio della previsione dei limiti massimi di tesseramento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che “la disposizione tende a tutelare i calciatori da una migrazione incontrollata tra plurime società sportive che finirebbe per compromettere anche la regolarità dei campionati” (in tal senso, decisione del 26.6.2020, n. 82/2019-2020). Più in particolare, la previsione in esame sembra finalizzata a trovare un equilibrio tra il diritto alla libera circolazione dei giocatori e il principio di stabilità contrattuale che costituisce uno dei pilastri del regolamento ed è uno dei principi contenuti nel “Gentlemen's Agreement” firmato tra la FIFA / UEFA e la Commissione Europea nel marzo 2001. Non sussiste alcuna discrasia tra la normativa FIFA e quella nazionale, sia con riferimento al c.d. tesseramento tecnico, sia con riferimento al concetto di effettività della stagione sportiva. La normativa nazionale ed internazionale applicabile ratione temporis non contemplano o disciplinano, neppure indirettamente, l’ipotesi del c.d. “tesseramento tecnico”. Non esiste, pertanto, alcuna previsione normativa a cui ancorare i concetti di estemporaneità e di strumentalità del tesseramento e, in assenza di detta disciplina, data l’indeterminatezza del concetto di durata, non risulta possibile, come correttamente evidenziato dal Tribunale Federale, attribuire carattere di neutralità ai trasferimenti c.d. "tecnici", pena la totale arbitrarietà non consentita nella scelta dei tesseramenti da prendere in considerazione. Non esiste neppure un'interpretazione nomofilattica chiarificatrice dei casi di c.d. tesseramenti tecnici, necessariamente tassativi, e dei limiti temporali per la relativa applicazione. Il precedente giurisprudenziale di questa Corte (decisione n. 87/CFA del 10.4.2019), non risulta conferente ai fini della soluzione di caso in esame, in quanto si riferisce ad un’ipotesi di tesseramento ritenuto giuridicamente “inefficace”, ove, invece, nel caso de qua, la reclamante assume che non possano computarsi ai fini dell’art. 95 NOIF tesseramenti perfettamente “efficaci”, ma giuridicamente “irrilevanti”, in quanto estemporanei e strumentali ad un successivo trasferimento. Per quanto concerne la normativa internazionale, il rinvio al c.d. tesseramento tecnico è espressamente qualificato come eccezione prevista al solo ed unico fine di garantire la trasparenza in singole transazioni consecutive e, quindi, per obiettivi totalmente estranei alla questione in esame. Nessun rinvio né esplicito, né implicito al c.d. tesseramento tecnico si rinviene nel comma 4 del medesimo art. 5 (già comma 3 dell’art. 5), relativo alla disciplina dei limiti massimi dei tesseramenti. Dal combinato disposto di dette previsioni, si evince che il legislatore sovranazionale abbia inteso dare un riconoscimento formale a detto tipo di tesseramento al solo ed esclusivo fine per il quale è richiamato nel comma 2 e non anche ai fini del comma 4, con conseguente irrilevanza di detta modifica normativa al fine della soluzione della questione in esame. Né appare utile il richiamo al parere FIFA del 5.1.2016, dal quale emergerebbe l’irrilevanza, ai fini dell’applicabilità dell’art. 5.3 RSTP, del tesseramento di un giocatore all’esclusivo scopo di concederlo in prestito ad altra società. Innanzitutto, la stessa FIFA ha evidenziato che le considerazioni ivi esposte, basate solo sulle informazioni fornite, sono meramente generiche e non vincolanti e pregiudicanti per altri casi futuri. In secondo luogo, detto parere si riferisce ad un caso diverso da quello in esame, in quanto si trattava del trasferimento di un giocatore tra squadre appartenenti a federazioni diverse, con stagioni sportive con differente inizio.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 87/CFA/2019-2020/B
Presidente: Torsello
Relatore: Varrone
Riferimenti normativi: art. 95, comma 2, NOIF; art. 5.3, 1.3, 2-8, 10, 11, 12-bis, 18, 18-bis, 18ter, 19 e 19-bis, FIFA RSTP