Calciatore - trasferimento - limite di tre tesseramenti - art. 95, comma 2, NOIF – cd. tesseramento tecnico - stagione sportiva – individuazione
La Sezione IV della Corte federale d’appello, con ordinanza del 12.6.2020, ha rimesso il reclamo alle Sezioni Unite per la soluzione delle seguenti questioni di diritto: 1) se ai fini dell’applicazione dell’art. 95, secondo comma, del NOIF debbano considerarsi irrilevanti i c.d. “tesseramenti tecnici”; 2) se ai fini dell’applicazione dell’art. 95, secondo comma, del NOIF per “stagione sportiva” debba farsi riferimento all’arco temporale previsto dall’art. 47 del NOIF, secondo cui “la stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo”, ovvero all’arco temporale previsto dalla definizione n. 9 del FIFA RSTP, secondo cui la stagione è “il periodo che inizia con la prima partita ufficiale del campionato nazionale di riferimento e termina con l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale di riferimento”.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 87/CFA/2019-2020/A
Presidente: Torsello
Relatore: Varrone
Riferimenti normativi: art. 95, comma 2, NOIF; art. 47 NOIF