Corte federale d’appello – decisioni impugnabili
E’ inammissibile il reclamo proposto alla Corte federale d’appello avverso una decisione della Corte sportiva d’appello. Ai sensi dell’art. 98, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la Corte federale di appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. Il sistema di giustizia sportiva endofederale è organizzato sul cd. sistema del doppio binario che prevede, da una parte, il Giudice sportivo di primo grado e la Corte sportiva d’appello - con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive - dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte federale d’appello, che giudicano sui deferimenti della Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai giudici sportivi (CFA, Sez. IV, n. 42/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 29/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 51/2020-2021). Inoltre il giudizio innanzi a questa Corte federale d’appello, allorché l’interessato abbia esaurito i rimedi posti a sua disposizione dall’ordinamento sportivo, non può mai configurarsi – al di là delle eccezionali ipotesi di revocazione e revisione - quale ulteriore grado di giudizio endofederale.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 86/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Torsello
Riferimenti normativi: art. 98, comma 1, CGS
Articoli
Art. 98 - Competenza della Corte federale di appello
1. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale.
2. La Corte federale di appello inoltre:
a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
b) giudica, su reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale;
c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempre che non si tratti di questioni all’esame di altri organi di giustizia sportiva;
e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.