GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – SANZIONE – DETERMINAZIONE – POTERE AMPIAMENTE DISCREZIONALE

L’art. 12, comma 1, C.G.S., attribuisce agli organi della giustizia sportiva un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare. La disposizione, che apre la Sezione II del Capo II del Codice, si raccorda all’elenco delle sanzioni enumerato dalla precedente Sezione I, dove si distingue fra sanzioni a carico della società (art. 8), sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società (art. 9), sanzione della perdita della gara (art. 10) e sanzioni inerenti alla disputa delle gare (art.11). Questa lata discrezionalità di valutazione attribuita al giudice è del tutto coerente con i caratteri di informalità e di orientamento alla giustizia sostanziale che sono propri del processo sportivo. E ciò, tanto più in caso di incontri disputati in campionati dilettantistici.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 86/CFA/2022-2023/H

Presidente: Torsello

Relatore: Pittalis

Riferimenti normativi: art. 12, comma 1, CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

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