SANZIONI DISCIPLINARI - CARATTERE DI EFFETTIVITÀ E DI AFFLITTIVITÀ

L’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate dai Tribunali territoriali debbono essere adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 86/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Pittalis

Riferimenti normativi: art. 44, comma 5, CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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