Calciatore – tesseramento - tesseramento di minori - art. 39, comma 2, NOIF – è sufficiente la firma di un solo esercente la potestà genitoriale - decreto del Tribunale dei minorenni relativo all’affidamento e all’esercizio della potestà genitoriale sul giovane calciatore – non rileva

Ai sensi dell’art. 39, comma 2, delle NOIF, il tesseramento di un minore per la durata di un anno può essere disposto sulla base del consenso di un solo genitore essendo irrilevante il decreto del Tribunale dei minorenni relativo all’affidamento e all’esercizio della potestà genitoriale sul giovane calciatore. Ciò in ragione del principio di autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo rispetto all’ordinamento giuridico statale, sancito dall’art.1 del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280 secondo il quale “La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”. Tale disposizione, che trova riconoscimento negli artt. 2 e 18 Cost. ed è passata indenne al vaglio di costituzionalità (C. Cost. 25 giugno 2019, n. 160), è pacificamente riconosciuta in giurisprudenza come espressione di un principio generale a cui deve uniformarsi l’interprete nel dirimere eventuali conflitti tra le norme dei due ordinamenti (da ultimo Cass. Sezione Un. Ord. 23 febbraio 2021, n.4851 in tema di ragionevole bilanciamento fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo). Nel caso in esame la regola dettata dall’ordinamento sportivo e contenuta nell’art. 39, comma 2, delle NOIF è nel senso che, ai fini del tesseramento di un minore per un solo anno, è sufficiente la firma di un solo esercente la potestà genitoriale senza che le società sportive siano tenute ad accertare se la richiesta di tesseramento del minore rientri o meno nell’ambito specifico della potestà conferita a quel genitore secondo le norme del codice civile o eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Tale disposizione non contiene alcun rinvio implicito alle disposizioni del codice civile sull’esercizio della potestà genitoriale in quanto sia la lettera che la ratio della norma si muovono nella direzione di richiedere come unico requisito legittimante la qualità di genitore e di prescindere dal consenso dell’altro genitore, sia esso separato o meno. La tesi secondo la quale in virtù del suddetto rinvio implicito il dissenso dell’altro genitore sarebbe sempre rilevante, non può essere condivisa perché si sostanzia in una interpretazione abrogatrice della norma federale. Pertanto, in virtù del richiamato principio di autonomia tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale, il caso di un genitore che abbia richiesto il tesseramento del figlio minore per un anno senza averne facoltà, secondo il codice civile o un eventuale provvedimento dell’autorità giudiziaria, può dar luogo ad una eventuale responsabilità di tale genitore ai sensi dell’ordinamento statale ma non può impedire il tesseramento del minore secondo l’ordinamento sportivo né determinare una responsabilità disciplinare della società che lo ha tesserato in conformità al dettato dell’art. 39, comma 2, delle NOIF.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 86/CFA/2020-2021/A

Presidente: Sica

Relatore: Sclafani

Riferimenti normativi: art. 39, comma 2, delle NOIF;

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