Sanzioni disciplinari – principio di proporzionalità e ragionevolezza – applicazione - obbligo di motivazione del giudice – inosservanza

La garanzia della proporzionalità e ragionevolezza della sanzione in astratto prevista dalla norma (oggetto più volte di sindacato da parte della Corte costituzionale, cfr. ex multis, sentenza n. 112 del 2019 in ambito penale) deve trovare corrispondenza, parallelamente, nelle decisioni del giudice sul caso concreto, di cui è elemento imprescindibile la motivazione. E’ stato ad esempio riconosciuto che “l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere” (Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 18/06/2013, n. 27959. Similmente, nella “determinazione della pena nel reato tentato, il giudice può procedere ad una differenziata diminuzione di pena per la sanzione pecuniaria e per quella detentiva, attesa la particolare funzione retributiva e sanzionatoria di ciascuna di esse, salvo l'obbligo della motivazione” (Cass. pen., Sez. feriale, Sentenza, 07/08/2012, n. 32158; sull’obbligo di motivazione v. anche Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 7/10/2020, n. 800; Sez. III, Sentenza, 08/04/2019, n. 42121; Sez. II, 19/12/2023, n. 2002; Sez. I, 01/06/2023, n. 47354; Sez. II, 03/02/2022, n. 15887; Sez. IV, Sentenza, 30/11/2007, n. 1348). Ancora, la Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. II, 7/05/1997, n. 3169, con riguardo al patteggiamento) ha riconosciuto che, una volta introdotto il principio della valutabilità, da parte del giudice, della congruità della pena richiesta, si impone, comunque, sul punto un obbligo di motivazione che non può essere soddisfatto con indicazioni succinte o addirittura con formula di stile nei casi in cui si manifesti un'assoluta sproporzione.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 85/CFA/2024-2025/H

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 111 Cost.; art. 44, comma 3 CGS

Articoli

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