Processo sportivo in genere – principi generali – decisione - motivazione - necessità

L’obbligo di motivazione ha funzione di garanzia e di trasparenza della giustizia sportiva dinanzi ai cittadini, siano essi tesserati, affiliati ovvero istituzioni; in tal senso la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è espressione della coerenza dell’ordinamento della giustizia sportiva con i principi generali dello Stato di diritto (CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025). Tale obbligo, nelle decisioni di carattere giurisdizionale (cui le decisioni della giustizia federale sono da equiparare) costituisce un principio di carattere generale (art. 111 Cost.). Va annullata, quindi, una decisione del Tribunale in relazione alla quale non è possibile ricostruire il percorso argomentativo seguito, in ragione della carenza di qualsiasi motivazione, anche solo ob relationem, che ne consenta di ricostruire la ratio ed il mero rinvio al dispositivo è comunque inidoneo a tal fine. A tal fine non è richiesta una motivazione analitica da parte del giudicante seppure deve essere possibile ricostruire l’iter logico seguito (nel caso di specie la Corte ha dichiarato l’irragionevolezza e l’assenza di proporzionalità, rispetto agli altri soggetti deferiti, di una decisione che, rispetto alle richieste della Procura federale formulate in udienza, ha aumentato, senza esporne i motivi, la sanzione a un soggetto e l’ha ridotta o non modificata per gli altri, alcuni dei quali, ictu oculi, avevano posto in essere illeciti di gravità non inferiore).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 85/CFA/2024-2025/G

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 111 Cost.; art. 44, comma 3 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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