Processo sportivo in genere – principi generali – principio di informalità
E’ principio consolidato, anche sotto il profilo sostanziale, che il processo sportivo sia improntato al principio di informalità (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025), sì da non interdire la possibilità di una pronuncia nel merito e ad affermare, per quanto di ragione, i valori propri dell’ordinamento sportivo.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 85/CFA/2024-2025/C
Presidente: Torsello
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: art. 44 CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.