Corte federale d’appello – revocazione e revisione –– revocazione - art. 63, comma 1, lett. d) CGS – fatti sopravvenuti – fatti nuovi – nozione – anche se non sono prove o documenti in senso tecnico
In tema di revocazione, nel novero dei “fatti sopravvenuti” o “fatti nuovi” che, se noti al momento dell’originaria pronuncia, ben avrebbero potuto modificarne l’assetto decisorio, sono suscettibili di rientrare anche circostanze non perfettamente inquadrabili secondo le categorie processuali civilistiche nell’ambito della nozione di “prova” o “documento”, essendo sufficiente che si tratti di eventi fenomenicamente rilevanti, comunque idonei ad incidere sulla determinazione del giudice (Corte fed. app., SS.UU., n. 96/2015-2016; Corte fed. app., SS.UU., n. 46/2015-2016). Alla luce del diverso tenore letterale e della finalità propria del processo sportivo, inteso a realizzare obiettivi di giustizia sostanziale, si deve concludere i presupposti della revocazione, quali disciplinati dall’art. 63, comma 1, CGS, non coincidono del tutto con quelli previsti, con terminologia tecnicamente rigorosa, dall’art. 395, n. 2 e n. 3, cod. proc. civ. (Corte fed. app., SS.UU., n. 46/2015-2016; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 31/2013-2014; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 85/CFA/2023-2024/B
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 63, comma 1, lett. d) CGS
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Art. 63 - Revocazione e revisione
1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.