Contributo per l’accesso alla giustizia sportiva - art. 48 CGS – ricorso collettivo – posizioni differenti e autonome dei reclamanti – ogni reclamante deve versare il contributo
Ai sensi dell’art. 48, secondo comma, del CGS della FIGC, i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo, il cui versamento deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal codice. Il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, come si evince dall’esame del citato art. 48 e dal C.U. n. 17/A con cui il Presidente Federale ha determinato gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 (ivi incluso il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 48), sono collegati alla posizione di ricorrente o di reclamante nell’ambito della Federazione e non al fatto che uno o più tesserati depositino un unico atto o più atti per accedere al processo sportivo. Allorché pertanto con un unico reclamo siano dedotte posizioni differenti e autonome, in quanto ognuno dei reclamanti è titolare di un interesse diretto all’annullamento dell’atto e il contributo è stato versato in un ammontare corrispondente alla proposizione di un unico reclamo, il contributo per l’accesso alla giustizia deve essere versato da ognuno dei reclamanti.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 85/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Tuccillo
Riferimenti normativi: art. 48, comma 2, CGS;
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Art. 48 - Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva
1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo.
2. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice.
3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo.
4. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali.
5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.