Elezioni e procedimento elettorale – principio di strumentalità delle forme – principio di conservazione delle operazioni elettorali – irregolarità – rilevanza - principio della prova di resistenza - rilevanza
Il principio di strumentalità delle forme, in correlazione con la regola di conservazione delle operazioni elettorali, mira finalisticamente alla stabilità del risultato elettorale nonché al rispetto della volontà espressa dagli elettori. In materia elettorale, in ragione dell’operatività dell’istituto della illegittimità non invalidante, sono rilevanti soltanto le irregolarità sostanziali, influenti, cioè, sulla libera espressione del voto e sulla complessiva attendibilità del risultato finale. Sono invece irrilevanti le irregolarità non sostanziali, ovvero i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali, inerenti alla corrispondenza tra il numero degli iscritti e i votanti, il numero delle schede autenticate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra i voti di preferenza e i voti di lista (Cons. Stato, Sez. II, 9 gennaio 2024, n. 316; Cons. Stato, Sez. II, 2 gennaio 2024, n. 51; Cons. Stato, Sez. II, 2 gennaio 2024, n. 53). Un ruolo determinante assume il principio della prova di resistenza, il quale, nel quadro di una corretta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l'annullamento degli atti della procedura là dove l'illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (Cons. Stato, sez. II, 19 luglio 2021, n. 5428).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 84/CFA/2024-2025/D
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia