Tribunale federale – competenza - competenza in unico grado del Collegio di garanzia - carattere eccezionale e residuale

Il Collegio di garanzia dello sport è tendenzialmente giudice di ultima istanza delle controversie sportive (art. 54, comma 1, CGS CONI) e la sua competenza funzionale in unico grado (art. 54, comma 3, CGS CONI) ha carattere eccezionale e deve trovare una solida base normativa (CFA, SS.UU. n. 96/2021-2022). Tale base non può essere rappresentata dall’art. 56, comma 2, lett. c), CGS CONI, che si limita a disporre in materia di organizzazione interna del Consiglio di garanzia senza per nulla espandere i confini della giurisdizione dell’organo. La disposizione, dunque, non rappresenta, ma presuppone la norma attributiva della giurisdizione.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 84/CFA/2024-2025/C

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 30, comma 1, CGS CONI; art. 54 CGS CONI; art, 56, comma 2, lett. c) CGS CONI

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