Arbitri e assistenti arbitrali – Associazione italiana arbitri-AIA – assemblee elettive – reclamo - decisione ufficio di presidenza – diritto ad agire innanzi agli organi di giustizia sportiva – non è precluso

La previsione dell’art. 60, comma 1, del regolamento AIA - secondo la quale la decisione dell’Ufficio di Presidenza avverso i reclami relativi alle assemblee elettive è inoppugnabile e definitiva - va intesa limitatamente al sistema giustiziale interno dell’AIA e, in particolare, esclude la possibilità di reclamo di fronte al Collegio nazionale dei probiviri, circoscritto alle ipotesi previste dal comma 2. Tale previsione, infatti, non può derogare alla generale attribuzione a tutti i soggetti dell’ordinamento federale del “diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo” (art. 47, comma 1, CGS FIGC, nonché art. 30, comma 1, CGS CONI).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 84/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 60 Regolamento AIA; art. 47, comma 1, CGS; art. 30, comma 1, CGS CONI

Articoli

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.

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