Tribunale federale – art. 85, comma 1, CGS – termine di tre giorni antecedenti all’udienza - ratio – scadenza del termine - costituzione direttamente in udienza - ammissibilità

Lo spirare termine dei tre giorni antecedenti la data fissata per l’udienza entro il quale le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa, cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione. Esso non può invece precludere la mera costituzione in giudizio della parte resistente, cui però è consentito semplicemente difendersi dalle richieste della parte ricorrente, senza poter sollevare eccezioni in senso stretto e né ampliare in alcun modo la materia del contendere (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 63/2023-2024).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 84/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 85, comma 1, CGS

Articoli

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

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