Illecito sportivo – fattispecie a consumazione anticipata
Per la sussistenza dell’illecito sportivo rilevano gli atti anche semplicemente diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare un vantaggio in classifica. Si tratta dunque di una fattispecie a consumazione anticipata, che ricalca lo schema del reato tentato (art. 56 cod. pen.) o, se si vuole, dei delitti di attentato. L’idoneità degli atti va, naturalmente, valutata in astratto ed ex ante, unitamente alla loro unidirezionalità. Collegio di garanzia dello Sport n. 71/2021
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 84/CFA/2020-2021/D
Presidente: Torsello
Relatore: Fumo
Riferimenti normativi: art. 30 CGS;