Codice di giustizia sportiva – art. 2 CGS - ambito di applicazione – a coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale – applicabilità – responsabilità disciplinare – modello penale

In base all’art. 1-bis, commi 1 e 5 del CGS all’epoca vigente (art. 2 codice attuale), il corpus normativo si applica anche ai “non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché [a] coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Si tratta di una sorta di concorso dell’extraneus in un’attività illecita propria dell’intraneus, non diversamente da quanto previsto dall’art. 117 cod. pen. in tema di c.d. concorso nel reato proprio. Né si dica che, nel procedimento sportivo, il punto di riferimento è solo l’ordinamento civile, atteso che, in realtà, la responsabilità disciplinare nell’ordinamento sportivo è riconoscibilmente modellata su quella penale. Basta far riferimento ad alcune ipotesi di incolpazione, quale l’associazione finalizzata alla commissione di illeciti, di cui all’art. 9 (art. 17 codice vigente), o ad alcuni istituti quali la recidiva, la prescrizione, l’amnistia, l’indulto, la riabilitazione, la grazia, la revisione, l’applicazione di sanzioni su richiesta (artt.21, 25, 26 commi 1 e 2, 26 comma 3, 27, 39, 32-sexies, 23; rispettivamente artt. 18, 40, 41, 42, 43, 63, 126, 127 codice vigente). Né si può trascurare che nel “nuovo” codice sono state esplicitamente previste le circostanze attenuanti ed aggravanti (presenti “in embrione” anche nel comma 1 dell’art 16 del CGS vigente all’epoca dei fatti) e ne è stato disciplinato il concorso (artt. da 13 a 16 codice vigente). D’altronde la giurisprudenza sportiva costantemente (e pacificamente) fa riferimento anche a quella penale di legittimità.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 84/CFA/2020-2021/C

Presidente: Torsello

Relatore: Fumo

Riferimenti normativi: art. 2 CGS; art. 1-bis e art. 5 CGS previgente; art. 117 CP;

Articoli

1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

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