Corte federale d’appello – poteri d’indagine e di accertamento - art. 50, comma 3, CGS - attività istruttoria di parte e d’ufficio – deve svolgersi tendenzialmente nel giudizio di primo grado

Sia il codice di procedura civile, che quello di procedura penale prevedono il rinnovamento della istruzione dibattimentale in appello come fatto eccezionale, giustificabile solo nei casi in cui si sia in presenza di prove “nuove” o comunque non conosciute o non disponibili nella fase di primo grado; ovvero nel caso in cui il giudicante non sia in grado di decidere allo stato degli atti (cod. proc. civ. artt. 345 comma 3, 702-quater; cod. proc. pen. art. 603). È pur vero che l’art. 34 CGS abrogato (art. 50 vigente) prevede che “agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento”, ma, innanzitutto, tra tali organi è da includere, ovviamente, anche la Procura federale, in secondo luogo, la normativa surrichiamata non specifica in quale fase procedimentale tale potere possa e debba trovare piena attuazione. Sta di fatto che, da un punto di vista funzionale, la gran parte delle indagini si svolge nella fase pre-dibattimentale, proprio ad opera della Procura; il primo grado, d’altra parte, è la sede naturale della istruttoria dibattimentale, nel corso della quale le parti private, articolando e dettagliando le difese eventualmente già poste in campo in precedenza, possono compiutamente difendersi provando. In sintesi: è il primo grado la fase fisiologicamente destinata alla raccolta e valorizzazione delle prove, da offrire alla valutazione del giudicante. La struttura (e la logica) di qualsiasi procedura accertativa e valutativa che si articoli in varie fasi (o gradi di giudizio) - eventualmente attivabili su impugnazione di parte - non può che comportare la tendenziale limitazione del momento istruttorio alla prima fase (ovvero al primo grado), riservando a quelle successive la funzione primaria di apprezzamento delle censure mosse alla prima decisione e, in via del tutto residuale ed eventuale, la integrazione del compendio probatorio già raccolto. Si vuole, in sintesi, significare che anche nel giudizio sportivo, i principi generali sopra richiamati e desumibili dai sistemi processuali civile e penale devono trovare applicazione, in quanto, ricorrendo la eadem ratio, non ci si può diversamente determinare, anche in considerazione della esigenza di speditezza e concentrazione che caratterizza il procedimento disciplinare sportivo. È dunque il giudizio di primo grado la sede in cui deve pienamente dispiegarsi l’attività istruttoria di parte e d’ufficio. Peraltro, nel procedimento sportivo, data la sua natura “mista” – orale e documentale – nulla vieta alle parti di presentare memorie (sulla falsariga dell’art. 121 cod. proc. pen.), con allegate dichiarazioni, memoriali, certificazioni, fotografie ecc. che, una volta acquisite, restano agli atti e costituiscono il “materiale” sul quale il giudice deve fondare il suo convincimento.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 84/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Fumo

Riferimenti normativi: art. 50, comma 3, CGS; art. 24 CGS previgente;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44.
2. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie.
3. Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine.
4. Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.
5. E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.

6. Il Presidente degli organi di giustizia sportiva collegiali dirige la riunione e regola la discussione. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano in carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
7. Di ogni riunione degli organi di giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta.
8. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.

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