Processo amministrativo in genere - rispetto del principio del contraddittorio – necessità - art. 49, comma 4, CGS – l’accertamento va operato in concreto

L’art. 49 del Codice di giustizia sportiva vigente, al comma 4, terzo periodo, prevede che copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, “deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte ...”. Tale disposizione, che ha la sua evidente ragione giustificatrice nell’esigenza di assicurare alla controparte il diritto costituzionalmente garantito di difesa in giudizio, deve essere interpretata nel senso che, a norma dell’art. 100 del codice di procedura civile, l’identificazione in capo ad un terzo della posizione di controparte (o controinteressato), con conseguente attribuzione della qualità giuridica di necessario contraddittore, va operata in concreto, e cioè avendo riguardo allo specifico e diretto interesse al mantenimento della situazione di cui il reclamante chiede invece la rimozione. Occorre, cioè, che il terzo abbia acquisito una posizione di vantaggio che verrebbe eliminata o sminuita a seguito dell’annullamento dell'atto contestato. (fattispecie riguardante un reclamo di società avverso l’inflizione di un’ammenda o di una squalifica di un proprio tesserato in cui non esiste alcun vantaggio diretto ed immediato - in capo alla società che è stata avversaria nella partita giocata precedentemente - al mantenimento della situazione di cui il reclamante chiede la rimozione; in tal caso  non sussiste alcun onere da parte della società reclamante di inviare il ricorso o reclamo alla società che è stata avversaria nella partita giocata precedentemente).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 84/CFA/2019-2020/D

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 49, comma 4, CGS; art. 100 CPC

Articoli

1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.

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