Corte federale d’appello – revocazione e revisione – revisione – art. 63, comma 4, lett. b) CGS – inconciliabilità dei fatti – decisioni emesse dallo stesso organo – non rileva
Nell’ipotesi di cui art. 63, comma 4, lett. b) del CGS non ha efficacia dirimente la circostanza che le decisioni inconciliabili siano state emesse dallo stesso Collegio decidente, perché ciò che rileva, ai fini dell’ammissibilità del giudizio di revisione ex art. 63, comma 4, lett. b, del CGS, non è l’identità soggettiva del giudicante quanto l’elemento oggettivo (il fatto) difformemente deciso nei due giudizi asseritamente inconciliabili. L’inconciliabilità del giudicato sul fatto deve attenere a due diversi giudizi di merito e non a due decisioni inconciliabili in punto di diritto, una delle quali costituisce il risultato dell’erronea applicazione dell’art. 76, comma 2 e 3, del CGS.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 84/CFA/2019-2020/C
Presidente: Torsello
Relatore: De Zotti
Riferimenti normativi: art. 63, comma 4, lett. b) CGS; art. 76, comma 2 e 3, CGS
Articoli
Art. 63 - Revocazione e revisione
1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.
Art. 76 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello territoriale.
2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.
4. Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
5. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.
6. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
7. Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.