Settore tecnico – regolamento settore tecnico – divieto di proselitismo – attività rivolta ad un numero indiscriminato di destinatari – non è necessaria
Perché possa dirsi perfezionata la condotta vietata di proselitismo, non è necessario che essa sia rivolta ad un numero indiscriminato di destinatari, ben potendo invece la stessa concretizzarsi anche nei confronti di un solo calciatore, fatto oggetto di attenzione in ragione delle sue particolari qualità tecniche, il cui trasferimento può alterare l’equilibrio della competizione e conferire un particolare vantaggio sportivo alla squadra di destinazione.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 83/CFA/2022-2023/C
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 40, comma 3, Regolamento settore tecnico