Settore tecnico – regolamento settore tecnico – divieto di proselitismo - ratio
L’art. 40 del Regolamento del settore tecnico, al comma terzo, dispone che “Ai Tecnici inquadrati nell’Albo del Settore tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività̀ collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società̀ di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.”. La norma vieta ai tecnici di porre in essere attività di proselitismo volte ad orientare le scelte di tesseramento dei calciatori e la sua ratio risiede nell’esigenza di evitare indebite commistioni di ruoli e, soprattutto, conflitti di interessi fra tesserati o, comunque, tra soggetti che operano nell’ordinamento federale. Né sembra estranea alla ratio la finalità di protezione della libertà dei calciatori, specie se minori e più facilmente influenzabili ed esposti a subire suggestioni da parte del personale tecnico in ragione della relazione di fiducia che, normalmente, caratterizza il rapporto tra atleta e allenatore.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 83/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 40, comma 3, Regolamento settore tecnico