Settore tecnico - Regolamento del settore tecnico – art. 40, comma 1 - divieto di svolgere attività per più di una società
Ai sensi dell’art. 40, primo comma, del Regolamento del settore tecnico, ove si prevede che “i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse (...)”. Tale disposizione prevede un divieto generale di doppia attività nella medesima stagione sportiva a prescindere dal tesseramento presso due società in quanto ciò che rileva, ai fini dell’illecito in questione, è la circostanza che il tecnico abbia svolto la propria attività per due società nella medesima stagione sportiva.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 83/CFA/2020-2021/B
Presidente: Torsello
Relatore: Palmieri
Riferimenti normativi: art. 40, comma 1, Regolamento settore tecnico;