Arbitri e assistenti arbitrali – contegno sproporzionatamente aggressivo – è sanzionabile
Tra gli associati AIA è sanzionabile l’assunzione di un contegno sproporzionatamente aggressivo in un contesto associativo che dovrebbe essere caratterizzato da peculiari valori di probità, di decoro e di solidarietà tra gli associati. Il rispetto di tali valori è richiesto dall’art. 42, comma 3, lettere ‘b’ e ‘c’ del regolamento AIA; tale disposizione impone agli arbitri di «b) … mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti» e di «c) …improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale». Inoltre, il Codice etico e di comportamento dell’AIA – richiamato dal medesimo art. 42 del regolamento AIA - e, in particolare, il punto 5, quarto capoverso e il punto 6.1, settimo capoverso, stabiliscono che «è richiesta ad ogni Associato la solidarietà verso gli altri ed un agire secondo lo spirito di gruppo nel raggiungimento degli obiettivi comuni» e che «tra gli appartenenti all’AIA ci deve sempre essere solidarietà, tutti devono essere accumunati da un sentimento di mutua considerazione e rispetto reciproco, evitando di creare attriti, calunnie e conflitti d’interesse».
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 82/CFA/2023-2024/F
Presidente: Torsello
Relatore: Cestaro
Riferimenti normativi: art. 42, comma 3, lettere ‘b’ e ‘c’ del regolamento AIA; punto 5, quarto capoverso e il punto 6.1, settimo capoverso, Codice etico e di comportamento dell’AIA