Tribunale federale nazionale – Tribunale federale territoriale – appartenenti all’AIA – competenza – è competente il Tribunale federale nazionale
Il criterio risolutore della antinomia determinatasi tra l’art.62 del nuovo regolamento AIA e gli artt. 84 e 92 C.G.S. va individuato non nella relazione gerarchica tra le due fonti, ma in quello della successione temporale delle disposizioni. Difatti, argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell’art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove devono essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale. Inoltre, anche applicando in maniera puntuale il criterio di gerarchia delle fonti, gli esiti ermeneutici non cambierebbero. Per individuare la gerarchia delle fonti nell’ordinamento sportivo federale occorrerebbe fare riferimento all’art. 2 dello Statuto F.I.G.C., rubricato «Principi fondamentali», il quale, al comma 6, prevede che «Le fonti dell’ordinamento federale sono nell’ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile» (Corte sportiva d’appello nazionale, SS.UU., n. 90/2017/2018), là dove la disposizione statutaria evidenzia – con una scelta forse opinabile ma chiara – la equiordinazione tra Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale. Orbene, il comunicato ufficiale del Consiglio federale n. 74/A, nelle premesse, dispone: “ravvisata l’esigenza di prevedere che gli associati dell’AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado”. Appare evidente la scelta inequivoca del Legislatore federale, nell’assegnare “all’AIA il termine del 15 dicembre 2022, per adeguare il proprio Regolamento ai “Principi informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”, di attribuire la competenza, in primo grado a “livello nazionale” e, quindi, al Tribunale federale nazionale. La recentissima riforma della tematica disciplinare nell’ambito dell’AIA, adottata in seguito a vicende deprecabili, che si erano imposte all’attenzione dell’opinione pubblica, è solo all’apparenza espressione di pura autonomia associativa, rispetto alla quale il ruolo degli organi federali si sia limitato a una funzione di controllo e approvazione. Come appare dal comunicato ufficiale n. 74/A del 15 novembre 2022, è stato invece proprio il Consiglio federale della FIGC a dare impulso al procedimento, approvando modifiche al testo dei Principi informatori dei regolamenti dell’Associazione italiana arbitri, con eliminazione della previsione della giustizia domestica dell’AIA, e assegnando all’AIA il termine del successivo 15 dicembre per adeguare il proprio regolamento ai mutati principi, con previsione di intervento sostitutivo di un commissario ad acta in caso di mancato rispetto del termine da parte dell’Associazione. E ciò, “ravvisata l’esigenza di prevedere che gli associati dell’AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura Federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado”. Ne è seguita l’adozione delle modifiche al regolamento dell’AIA, approvate dal Presidente federale, previa delega del Consiglio federale, con il comunicato ufficiale n. 97/A del 23 dicembre 2022. Di conseguenza, una lettura delle disposizioni che ne privilegi l’aspetto solo formale, collocandosi al di fuori del quadro complessivo di riferimento, tradirebbe la reale intenzione del legislatore federale (di cui è necessario tener conto anche a norma dell’art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ.) e finirebbe per svuotare in gran parte la complessiva riforma. Se dunque è vero che un intervento di coordinamento sembra opportuno per garantire coerenza formale al sistema, sarebbe improprio far discendere da tale attuale difetto una totale elusione del fine perseguito dall’intervento normativo recente ed espressamente dichiarato in un documento federale, quale è il comunicato ufficiale n. 74/A. La cronologia dimostra che la modifica al sistema disciplinare dell’AIA è comunque riferibile alla sostanziale iniziativa del Consiglio federale e come tale va considerata anche in relazione al disposto degli artt. 2, comma 6, e 33, comma 7, dello Statuto federale, con una conseguente modifica - implicita, ma inequivoca e consapevolmente perseguita - delle relative disposizioni del Codice di giustizia sportiva.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 82/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Cestaro
Riferimenti normativi: art. 62 e 42 Regolamento AIA; art. 84 e 92 CGS
Articoli
Art. 84 - Competenza e composizione della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale
1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;*
b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.
2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine del giorno.
5. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.
6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.
*Lett. a) così modificata dal C.U. FIGC n. 24/A del 20 luglio 2021; si riporta il testo previgente: “a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali.”
Art. 92 - Competenza e composizione del Tribunale federale a livello territoriale
1. Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali;
b) alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti.
2. Il Tribunale federale a livello territoriale è composto da almeno sette componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
3. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica con la partecipazione di tre componenti compreso il Presidente o il Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest’ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine del giorno.
5. Il Tribunale federale a livello territoriale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.