Processo sportivo in genere – litispendenza – art. 39 CPC
Per procedere all'applicazione dell’istituto della litispendenza, è necessario verificare la sussistenza dell'identità tra le due cause in questione. Ai sensi dell’art. 39 CPC si ha una stessa causa quando le parti processuali sono le medesime e le due cause abbiamo la medesima causa petendi e il medesimo petitum (per tutte, sin da Cass. Civ., Sezione III, 19.01.2001, n. 792). In particolare, sulla indispensabilità dell’identità delle parti processuali si veda, da ultimo, Cass. Civ., Sez VI, 12.02.2018, n. 3306.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 82/CFA/2019-2020/B
Presidente: Torsello
Relatore: Crocetti Bernardi
Riferimenti normativi: art. 39 CPC;