Processo sportivo in genere – litispendenza – art. 39 CPC – art. 2, comma 6, CGS CONI – integrazione con il codice di procedura civile - applicabilità

L’art 2, comma 6, CGS CONI recita: “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. L’istituto della litispendenza, regolato dall’art. 39 CPC, rientri certamente tra i principi e norme generali del processo civile in quanto diretto ad evitare duplicazioni di sentenze e possibili contrasti di giudicati (ne bis in idem); per questo motivo si considera istituto di ordine pubblico (processuale). In questo senso è stato considerato che, ove in relazione alla stessa controversia, siano state presentati in tempi diversi due ricorsi, si applica il principio "ne bis in idem", affermato dall'art. 39 cod. proc. civ. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, il quale non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda (Cass. SS.UU. n. 8527/2007). Con la conseguenza che l’istituto, in assenza di diversa regolamentazione prevista dal Codice di giustizia della FIGC, deve trovare applicazione nei procedimenti di giustizia sportiva in ambito endofederale.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 82/CFA/2019-2020/A

Presidente: Torsello

Relatore: Crocetti Bernardi

Riferimenti normativi: art. 39 CPC - art. 2, comma 6, CGS CONI;

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