Processo sportivo in genere – principi generali – regole di informalità
Secondo l’art. 2 del Codice della giustizia sportiva del CONI (cui ogni Federazione deve uniformarsi), i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili. Il Collegio di Garanzia, nella decisione n. 56 del 2018, ha affermato che quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali che siano utili all’affermazione dei principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo. (Nel caso di specie ha Corte ha applicato tale criterio ad una situazione nella quale veniva in rilievo il principio di parità di trattamento dei co-deferiti nei procedimenti disciplinari e, a fronte della pronuncia cui è pervenuta la Corte di infondatezza del deferimento che coinvolgeva diversi soggetti per un illecito sportivo giudicato insussistente, ha ritenuto che ripugnasse al senso comune, prima ancora che al senso di equità, che un unico deferito dovesse risultare sanzionato a causa di un errore processuale, tanto più quando questo non abbia in alcun modo leso i principi del contraddittorio e il diritto della difesa che la parte resistente aveva potuto ampiamente e tempestivamente esercitare).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 81/CFA/2024-2025/L
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 44 CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.