Giudizio e responsabilità disciplinare - provenienza dei mezzi di prova – dichiarazioni di cui si ignora la fonte - inutilizzabilità

Il giudice prima di apprezzare la validità del mezzo di prova deve necessariamente prospettarsi la questione della sua provenienza, atteso che l’incertezza sulla fonte di un’informazione la rende inidonea a svolgere la funzione di elemento utilizzabile per un accertamento giudiziario, dovendosi escludere le informazioni non fondate su elementi oggettivi come le dichiarazioni di cui si ignora la fonte originaria. Ciò costituisce espressione del principio di civiltà giuridica che ripudia le fonti anonime e che sanziona il documento dichiarativo di provenienza ignota con il divieto assoluto di utilizzazione, salve precisate eccezioni (art. 240 c.p.p.). La trasgressione al principio mette a rischio la tenuta del principio del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa, che sono compromessi dall’ignoranza circa l’identità del soggetto che rende la dichiarazione. La giurisprudenza endofederale considera le fonti anonime utili soltanto a costituire spunto per dare avvio alle indagini, ma esclude che l’affermazione della responsabilità disciplinare possa trovare radice in informazioni di cui siano ignote la paternità e la provenienza.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 81/CFA/2024-2025/F

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 57 CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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