Mezzi di prova – dichiarazioni de relato – valore probatorio - condizioni

Sul piano probatorio è richiesta cautela nel valutare il valore delle dichiarazioni inerenti a fatti e circostanze di cui i testimoni sono stati a loro volta informati da terzi, cosicché la loro deposizione verte esclusivamente de relato alle dichiarazioni di altre parti e non sulla conoscenza diretta dei fatti oggetto dell’accertamento. Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui la testimonianza de relato, se considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale, in tal caso, “è sostanzialmente nulla” per la giurisprudenza di Cassazione (cfr. Cass. n. 8358/2007, Cass. n. 10297/1998, Cass. n. 43/1998, Cass. n. 9702/1996, Cass. n. 1095/1990, Cass. n. 1492/1987, Cass. n. 7062/1986, Cass. n. 3755/1985). Deve escludersi il rischio di trasfondere in verità giudiziaria il contenuto di informazioni incontrollate ed è questa la ragione della naturale diffidenza del giudice verso la prova orale, sempre soggetta (anche quando resa in buona fede) a confusioni temporali, contaminazioni, sovrapposizioni.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 81/CFA/2024-2025/D

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 57 CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

Salva in pdf