Mezzi di prova - mezzi di ricerca della prova - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – principi generali – comunicazioni tra gli utenti dei social media – cautele
Sul piano dei mezzi di ricerca della prova, i contenuti di conversazioni telefoniche, acquisite nel corso dell’attività di indagine, possono essere utilizzati nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, al fine dell’accertamento di violazioni disciplinari nei procedimenti innanzi alla giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025). Tuttavia, l’espansione del principio anche alle comunicazioni private tra gli utenti dei social media richiede, in questo particolare contesto, l’uso di speciali cautele nella valutazione dei contenuti dei messaggi, spesso inquinati dal fenomeno comune della diffusione di notizie false e non controllate, derivante non di rado dall’uso impulsivo di questi strumenti, specie da parte di giovani utenti. La divulgazione di informazioni nei social media non è necessariamente ispirata dall’intento di diffondere consapevolmente notizie false (le c.d. fake news), ma può essere indotta dal desiderio di sentirsi protagonisti di una comunità, di sviluppare e mantenere relazioni sociali e questo incentivo può indurre ad enfatizzare mere sensazioni o a deformare la percezione di situazioni opinabili.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 81/CFA/2024-2025/C
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 57 CGS
Articoli
Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.