DICHIARAZIONI LESIVE - TRASMISSIONE DI MESSAGGIO A MEZZO POSTA ELETTRONICA - ACCESSIBILITÀ A PIÙ PERSONE – CONDOTTA DISCIPLINARMENTE RILEVANTE – CONTESTUALIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI - NECESSITÀ

La trasmissione a mezzo posta elettronica di messaggi contenenti espressioni potenzialmente lesive dell’altrui reputazione integra condotta disciplinarmente rilevante anche nell’ipotesi di diretto ed esclusivo invio dei messaggi ai soli indirizzi dei destinatari, in quanto ciò non può valere ad escludere la potenziale accessibilità a tali messaggi da parte di terzi diversi dai destinatari, come nel caso di mail istituzionali alle quali ovviamente hanno accesso libero tutti i componenti della struttura nell’ambito della quale il singolo organo è chiamato ad operare ed a svolgere le proprie molteplici funzioni. Tuttavia la carica di intrinseca offensività delle espressioni assume una valenza assai diversa se si tratta di espressioni offensive rivolte al vasto pubblico, in tutte le forme oggi possibili, ovvero quando tali espressioni sono contenute in messaggi diretti ai soggetti interessati e ciò là dove la loro valutazione postula che esse vengano contestualizzate e collocate nell’ambito della specifica situazione relazionale instaurata tra i soggetti direttamente coinvolti (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che le frasi contestate costituivano una espressione di comprensibile sfogo, da parte dello stesso soggetto deferito, indotto dall’avere gli organi federali - cui erano state inoltrate precedenti mail di motivati rilievi critici - ignorato del tutto tali note e quindi di averle lasciate senza alcun riscontro).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 81/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 23 CGS;

Articoli

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.
2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
3. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h).
4. Nella determinazione dell’entità della sanzione sono valutate:
a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;
b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;
c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonchè la correttezza delle procedure di designazione.
5. La società è responsabile, ai sensi dell’art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
6. La società è punita, ai sensi dell’art. 6, con una ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

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