Settore tecnico – allenatore – regolamento del settore tecnico – art. 19 - mancanza partecipazione agli allenamenti - responsabilità disciplinare
L’art.19 del regolamento del settore tecnico prevede che:” I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore tecnico devono: a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati; b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori; c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie; d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società̀ e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse”. Al riguardo incorre nella responsabilità disciplinare colui il quale, con particolare riguardo alla cura della formazione tecnica e delle condizioni fisiche dei giocatori non abbia mai partecipato agli allenamenti.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 81/CFA/2021-2022/D
Presidente: Torsello
Relatore: Morelli
Riferimenti normativi: art. 19 regolamento settore tecnico