Organi collegiali – assemblea – modalità di svolgimento – statuto – emergenza epidemiologica - modalità di svolgimento delle riunioni da remoto – delibera 22 aprile 2020 Lega Nazionale Professionisti B - conseguente modifica degli statuti
Le modalità di svolgimento delle sedute degli organi assembleari di un ente sono rimesse alle clausole statutarie. Prima dell’emergenza epidemiologica che ha investito il Paese non v’erano dubbi che le sedute degli organi assembleari dovessero svolgersi mediante partecipazione fisica degli aventi diritto (o di persone da questi delegate); e negli statuti normalmente era solo precisato il luogo nel quale l’assemblea si sarebbe tenuta (di regola la sede dell’ente) o le modalità della sua individuazione. Successivamente, l’esigenza di garantire il distanziamento fisico per evitare il propagarsi del contagio ha indotto a sperimentare e, poi, adottare regolarmente, modalità di svolgimento delle riunioni (non solo quelle di lavoro, ma tutte le riunioni che la vita quotidiana propone) da remoto (id est. mediante l’utilizzo di strumenti informatici quali piattaforme, messe a disposizione da vari browser, alle quali gli aventi diritto possono collegarsi); si è avvertita, allora, la necessità di procedere alla modifica degli statuti degli enti per aggiornarli a tale innovativa – e, per quanto sopra, necessitata – modalità di svolgimento delle riunioni assembleari. Tanto è accaduto anche nel caso della Lega Nazionale Professionisti B che, con delibera assunta il 22 aprile 2020, ha proceduto alla modifica dell’art. 6.5. del suo Statuto, prevedendo l’intervento da remoto degli aventi diritto in caso di convocazione in presenza e la possibilità di svolgimento da remoto dell’assemblea. L’art. 6.5. par. 4 secondo cui: “L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, con le seguenti modalità, fermo restando l’obbligo di votazione a scrutinio segreto nei casi previsti dal presente Statuto...” va intesa come diretta a prevedere la possibilità di svolgimento da remoto dell’assemblea come modalità alternativa a quella in presenza fisica; l’assemblea che si svolge da remoto, in effetti, è un’assemblea che avviene con partecipanti che si trovano ognuno in luogo diverso e che sono messi in relazione tra loro da un collegamento audio e video. L’assemblea da remoto è equipollente a quella che si svolge in presenza. La paventata lesione del principio democratico non dipende dalle modalità con le quali i partecipanti intervengono in assemblea, ma dalle modalità con le quali è acquisita la dichiarazione di volontà e poi il voto dei partecipanti. È fatto notorio che le piattaforme informatiche mediante le quali sono svolte le assemblee da remoto consentono a tutti i partecipanti di manifestare le proprie opinioni e dichiarare il proprio voto senza limitazioni o condizionamenti (ed, anzi, anche in maniera più ordinata delle tradizionali assemblee in presenza) che possano incidere sulla manifestazione di volontà dei partecipanti; problemi potrebbero porsi, al più, per il caso di voto segreto, ma la Lega ha dato prova di far uso di un sistema di votazione elettronica in grado di garantire la segretezza del voto mediante la disgiunzione tra voto ed elettore e l’espressione della preferenza in maniera criptata con garanzia di integrità del dato predisposto. Sul punto non vi sono contestazioni svolte dalla reclamante.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 81/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Di Matteo
Riferimenti normativi: delibera 22 aprile 2020 Lega Nazionale Professionisti B