Società sportiva - acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico – art. 20-bis NOIF – termini – natura perentoria
Sono perentori i termini fissati dai commi 7 e 8 dell’art. 20 bis delle NOIF. Ciò consegue dall’art. 32 del CGS, nella parte in cui prevede che “5-ter. Il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l’applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.” nonché dal comma 6 dell’art. 44, del medesimo CGS che statuisce che “Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”. Da tale ultima disposizione emerge che all’interno dell’ordinamento de quo la regola è costituita dalla perentorietà dei termini – pienamente giustificata dal principio di celerità del giudizio sportivo – e non già dalla loro natura meramente ordinatoria.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 80/CFA/2024-2025/D
Presidente: Torsello
Relatore: Caso
Riferimenti normativi: art. 20-bis, commi 7 e 8, NOIF; art. 32 NOIF; art. 44, comma 6, CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.