Società sportiva - acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico – art. 20-bis NOIF - requisiti di onorabilità – partecipazione sociale non inferiore al 10% - applicabilità - ai soli soci che abbiano assunto per la prima volta tale partecipazione

La disposizione di cui all’art. 20-bis delle NOIF si applica ai soli soci che abbiano assunto per la prima volta, a seguito di acquisizione, una partecipazione sociale non inferiore al 10%. L’applicabilità della disposizione anche a coloro che già posseggano una partecipazione non inferiore al 10% e che ne modifichino l’entità porterebbe a reiterare inutilmente l’iter previsto dalla citata norma ogni qualvolta si modifichi l’entità della partecipazione societaria seppure in misura tale da non incidere sulla ricordata soglia del 10%. (Nel caso specie la Corte ha ritenuto che non rileva, ai suddetti fini, la circostanza circa la partecipazione dell’incolpato al capitale sociale della società sportiva per una quota diversa quando la società militava nella LND e, dunque, non era sottoposta ai controlli della C.O.A.P.S. previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., poiché la società sportiva, per partecipare al Campionato professionistico di Serie C, ha dovuto richiedere ed ottenere la Licenza nazionale e a tal fine ha dovuto effettuare tutti gli adempimenti relativi alla verifica dei criteri legali ed economico-finanziari, di quelli infrastrutturali, sportivi e organizzativi richiesti per la partecipazione al relativo campionato. Pertanto, da un lato, non sarebbe corretto richiedere alla società ed ai relativi soci di assolvere ad adempimenti ulteriori rispetto a quelli – comunque molto penetranti – richiesti per l’iscrizione al Campionato Professionistico di Serie C; dall’altro, la tesi contraria, nel collegare l’onere di sottoporsi ai controlli previsti al verificarsi della circostanza – assolutamente accidentale – di qualsiasi modifica della composizione sociale, porta a risultati non coerenti con l’ordinamento poiché, interpretata in tal modo, la norma non appare utile alla verifica dei requisiti ex art. 20 bis N.O.I.F. dei soci delle società professionistiche in quanto si applicherebbe – anche in modalità reiterata - solo a quelle società i cui soci dovessero eventualmente modificare – seppure in misura minimale – la propria partecipazione azionaria).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 80/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Caso

Riferimenti normativi: art. 20-bis, NOIF

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