Società sportiva - acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico – art. 20-bis NOIF - requisiti di onorabilità – beneficiario effettivo – onere della prova – a carico della Procura federale
Ai fini dell’applicazione degli obblighi di cui all’art. 20-bis delle NOIF, è onere della Procura federale fornire la prova della sussistenza della posizione di beneficiario effettivo prevista dal comma 2 del medesimo articolo non essendo conferente, a tali fini, il richiamo all’art. 20 del Dlgs 231/2007, atteso che la relativa definizione di “titolare effettivo”, in quanto contenuta in una normativa penalistica, finalizzata alla “prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, non è passibile di applicazione analogica (art. 14 disposizioni sulla legge in generale, c.d. preleggi al cod. civ.). L’attribuzione della posizione di beneficiario effettivo richiede, infatti, la prova di un particolare potere all’interno della compagine societaria idoneo a determinare una capacità di controllo superiore a quella evincibile dal mero dato azionario.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 80/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Caso
Riferimenti normativi: art. 20-bis, comma 3, NOIF; art. 20-bis, comma 2, NOIF - art. 20 Dlgs 231/2007