Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura generale dello sport – avocazione – motivazione - necessità di compiere ulteriori indagini – riesame del materiale di indagine già raccolto dalla Procura Federale - sufficienza

Non è illegittimo un provvedimento di avocazione da parte della Procura Generale dello Sport per dedotta carenza motivazionale - in relazione a quanto disposto dall’art. 51, 6° co., CGS CONI - perché evidenzierebbe la necessità di compiere ulteriori indagini, in contraddizione con il precedente invito fatto alla Procura federale di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare invece che all’archiviazione, e per aver in seguito ritenuto esaustive le indagini senza compierne ulteriori al fine di esercitare l'azione disciplinare. La ritenuta necessità di compiere ulteriori attività di indagine può consistere anche soltanto nella necessità di riesaminare il materiale di indagine già raccolto dalla Procura Federale, senza dover procedere necessariamente a nuove indagini. Né il provvedimento di avocazione può, in ragione dell’assenza di nuove indagini, essere ritenuto uno strumento volto ad ottenere un’artificiosa proroga del termine per la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, fermo l’auspicio che sia individuato un dies ad quem per l’esercizio del potere di avocazione da parte della Procura Generale dello Sport.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 80/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 52, comma 1 e comma 6, CGS CONI

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