GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – NATURA OGGETTIVA – NUOVA CONFIGURAZIONE - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER COLPA

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S. relativo alla responsabilità dei sodalizi sportivi, la società – termine che alla luce dell’art. 1, comma 2, C.G.S. indica sia le società che le associazioni sportive – «risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2». Si tratta, alla luce dei testi degli artt. 6 e 7 del vigente C.G.S., non già di una responsabilità oggettiva ma di un’ipotesi di responsabilità aggravata, dal momento che la società secondo l’art. 7 può fornire, al fine di escludere o attenuare la propria responsabilità, la prova di aver adottato le misure preventive a cui la norma, mediante rinvio all’art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC, fa riferimento (e la cui valutazione è rimessa all’Organo di giustizia). Come è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il nuovo C.G.S. della FIGC ha segnato, attraverso i nuovi artt. 6 e 7, il passaggio dal precedente sistema della responsabilità oggettiva (che già aveva incontrato alcuni temperamenti, cfr. CFA, SS.UU., n. 13/2019-2020; CFA, Sez. III, n. 124/2015-2016; CFA, Sez. I, n. 21/2014-2015), a quello della responsabilità aggravata o presunta (cfr. CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 82/2021-2022). L’art. 4, comma 2, del previgente C.G.S. prevedeva la responsabilità oggettiva della società, perché prescindeva dall’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e si fondava, da un lato, sul principio ubi commoda, ibi et incommoda (CFA, SS.UU., n. 101/2017-2018), che comporta la responsabilità della società «per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto» (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 43/2011-2012); e dall’altro, sull’esigenza di rendere effettivo l’impegno delle società nel garantire il corretto svolgimento delle competizioni e prevenire il compimento di illeciti che alterino lo svolgimento della competizione sportiva (Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sez. III, n. 102/2019-2020). Sotto il vigente C.G.S., la responsabilità della società ex art. 6, comma 2, configura, invece, una fattispecie di responsabilità aggravata, che si affianca alla responsabilità dell’autore materiale dell’atto, quando la condotta disciplinarmente rilevante del tesserato è stata tenuta nell’ambito della sfera di azione della società, dunque in un ambito riconducibile all’espletamento di attività sportiva. La responsabilità ex art. 6, comma 2, si fonda su un criterio di imputazione che, a differenza di quanto avveniva nel sistema previgente, non prescinde dall’elemento soggettivo ma determina soltanto una presunzione di responsabilità per colpa. In questo mutato contesto la società può provare la scriminante o l’attenuante di cui all’art. 7 C.G.S. (cfr. CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022). Soltanto dopo quella allegazione e prova la Corte può, come richiede l’art. 7 C.G.S., valutare l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, 5° co, dello Statuto FIGC (cfr. CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022). In mancanza non si può ritenere superata la presunzione di colpa.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 80/CFA/2022-2023/I

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 6 CGS; art. 7 CGS;

Articoli

  1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
  2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
  3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
  4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
  5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

  1. Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.

Salva in pdf