GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ – VIOLAZIONE - VIOLAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DEL CODICE – SI APPLICANO LE SPECIFICHE DISPOSIZIONI
Allorché sussista, oltre alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità affermati dall’art. 4, comma 1., C.G.S. anche la violazione di specifiche disposizioni del Codice di giustizia sportiva (nella specie il comportamento discriminatorio ex art. 28, comma 1., C.G.S. e la condotta violenta ex art. 38, comma 1., C.G.S.), dal momento che queste ultime sanzionano specifici comportamenti in contrasto con i doveri generali, occorre applicare soltanto le sanzioni previste dalle disposizioni specifiche.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 80/CFA/2022-2023/H
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.