MEZZI DI PROVA – TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA – PUÒ ESSERE POSTA A FONDAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ - DEVE ESSERE CREDIBILE
Le dichiarazioni della persona offesa non rappresentano una prova secondaria, ma onerano di una verifica più intensa circa la credibilità del soggetto e l’attendibilità del racconto (cfr. CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 80/CFA/2022-2023/E
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS;
Articoli
Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.