MEZZI DI PROVA – TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA – PUÒ ESSERE POSTA A FONDAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ - DEVE ESSERE CREDIBILE

Le dichiarazioni della persona offesa non rappresentano una prova secondaria, ma onerano di una verifica più intensa circa la credibilità del soggetto e l’attendibilità del racconto (cfr. CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 80/CFA/2022-2023/E

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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