MEZZI DI PROVA – RAPPORTI UFFICIALI DI GARA - ART. 61, COMMA 1, CGS - FANNO PIENA PROVA DEI FATTI IVI RAPPRESENTATI - VALORE PROBATORIO PRIVILEGIATO – FATTO NON RAPPRESENTATO NEL RAPPORTO – NON ESCLUDE CHE IL FATTO SI SIA VERIFICATO

L’art. 61, comma 1, C.G.S. da un lato individua, nel primo periodo del 1°comma, l’oggetto e l’efficacia probatoria dei rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e dei relativi eventuali supplementi – «fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare» (cfr. CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, n. 12/2019) –; dall’altro, nel secondo periodo del 1° comma, afferma che «Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale». Pertanto, l’art. 61, comma 1, primo periodo, consente di affermare che il referto del Direttore di gara (o arbitro) e il rapporto del Commissario di campo fanno piena prova soltanto in ordine ai fatti accaduti e al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara; mentre la norma non esclude affatto che possano essere avvenuti fatti o tenuti comportamenti non risultanti dai rapporti degli ufficiali di gara. Ne discende che tali fonti non fanno prova anche del quod non e, pertanto, non impediscono che la prova di altri fatti accaduti o comportamenti tenuti possa essere ricavata aliunde (cfr., ex multis, CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022), attraverso altre fonti di prova o, più in generale, mezzi istruttori, fermo il principio del libero convincimento dell’organo giudicante (cfr. CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020). Del resto, è lo stesso art. 61, comma 1, ad affermare, nel suo secondo periodo, che «Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale» (cfr., ex multis, CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., n. 92/2021-2022; Id., n. 76/2021-2022; Id., n. 58/2020-2021).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 80/CFA/2022-2023/D

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 61, comma 1, CGS;

Articoli

1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.
2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.
3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.
4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:
a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano.
5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco.

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