CORTE FEDERALE D’APPELLO – VIZI DELLA DECISIONE IMPUGNATA - VIZIO DI MOTIVAZIONE – OMESSA PRONUNCIA - DIFFERENZE

Il vizio di motivazione presuppone l’esistenza di un decisum (cfr., ex multis, CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020) situazione diversa dalla vera e propria omissione di pronuncia nella decisione di primo grado. In tale ultimo caso sussiste violazione, da parte della decisione di primo grado, del principio della corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato, sancito dall’art. 112 Codice di procedura civile. Un principio che trova piena applicazione nella giustizia sportiva, in virtù del generale rinvio, in via suppletiva, ai principi del processo civile contenuto nell’art. 2, comma 6, Codice della Giustizia Sportiva CONI (e la cui violazione è chiaramente distinta dalla violazione del principio della corrispondenza tra contestazione e decisione, che presuppone invece l’esistenza di una pronuncia, sia pure difforme dalla contestazione mossa, ed assurge a vizio della decisione soltanto quando abbia arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa, cfr. CFA, SS.UU., n. 103/2020-2021). In tal caso il Collegio, rilevato che l’organo di giustizia di primo grado non ha provveduto su tutte le domande in applicazione dell’art. 106, comma 2, C.G.S., deve riformare la decisione di primo grado e decidere nel merito le domande il cui esame è stato omesso dal primo giudice.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 80/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 112 CPC; art. 2, comma 6, Codice CONI;

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