Società sportiva - Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie - società a responsabilità limitata – poteri di rappresentanza - art. 2475-bis CC – spetta a tutti gli amministratori
Ai sensi dell’art. 2475-bis CC, la rappresentanza della società a responsabilità limitata, spetta agli amministratori; eventuali limitazioni ai poteri degli stessi che pure possono risultare dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina anche se pubblicate non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Pertanto per la legittima ed efficace conclusione dell’atto (acquisizione di quote di altra società) è richiesta la partecipazione di tutti gli amministratori delle società a responsabilità limitata partecipanti. La condivisione degli oneri gestori in capo a tutti gli amministratori (in presenza di un organo di gestione collegiale senza deleghe di poteri ad alcuno dei suoi componenti) non può far ritenere alcuno degli amministratori esentato o immune dai relativi obblighi specificamente valorizzati ai fini di quanto richiesto dall’ordinamento sportivo (fattispecie in cui non sono stati ritenuti sussistenti i profili di cui all’art. 2475-bis secondo comma CC, - e cioè l’eventuale exceptio doli del terzo che abbia intenzionalmente agito in danno della società in presenza di limitazioni ai poteri degli amministratori- stante la peculiarità della posizione degli organi dell’ordinamento sportivo rispetto alla violazione contestata, sostanziatasi nella mera inerzia del soggetto obbligato rispetto all’adempimento ad uno specifico obbligo di condotta attiva (comunicazione agli organi federali della variazione nella partecipazione alla società sportiva interessata), senza profilo alcuno di eventuale intenzionalità della condotta del terzo in danno della società)
Stagione: 2019-2020
Presidente: Torsello
Relatore: Caputi