Processo sportivo in genere - computo dei termini - art. 52, comma 4, CGS - giorno di scadenza festivo – termine a ritroso - dies ad quem - individuazione - nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza - art. 155, comma 4 e comma 5 CPC;

L'art. 155 CPC, comma 4, (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. La giornata del sabato deve dunque essere considerata festiva ai fini del computo dei termini previsti dal CGS (Sezioni unite, decisione n. 72/CFA/2020-2021)

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 7/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: La Greca

Riferimenti normativi: art. 52, comma 4, CGS; art. 104, comma 2, CGS; art. 3, comma 2, CGS; art. 155, comma 4 e comma 5 CPC;

Articoli

1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.
4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.*

 

*Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 200/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”.

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.

  1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
  2. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
  4. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

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