Mezzi di prova – art. 57 CGS - testimonianza della persona offesa – può essere assunta
Come precisato dalla Corte di cassazione, la dichiarazione di un solo teste ben può̀ essere posta a base di una sentenza di condanna se scrupolosamente vagliata sotto ogni profilo. E tanto vale finanche nell'ipotesi in cui l'accusa provenga da chi è portatore di un chiaro interesse contrastante con lo stesso accusato, precisando la Suprema Corte: "In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, pur se non può̀ essere equiparata a quella del testimone estraneo, può̀ tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità̀ oggettiva e soggettiva (CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 79/CFA/2024-2025/C
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS
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Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.