PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PRINCIPI GENERALI – AMPIA DISCREZIONALITÀ TECNICA – ONERE DELLA PROVA

Per impugnare gli atti adottati nell’esercizio di una discrezionalità tecnica particolarmente ampia,  non è sufficiente dimostrare che la determinazione assunta sia meramente opinabile sul piano del metodo e del procedimento seguito, perché una tale impostazione condurrebbe il giudice a sostituire la propria valutazione a quella dell’Autorità investita del potere (Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 2021, n. 2672; Id., Sez. VI, 22 dicembre 2020, n. 8225). Su chi si oppone all’atto grava l’onere di contestare in radice il nucleo dell’apprezzamento complesso, mettendone seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica (Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10624). [(Nella specie la Corte federale ha ritenuto che, poiché la Lega Nazionale Professionisti di Serie A aveva dato una determinata  risposta ad un certo problema tecnico, il giudice (sia pure all'esito di un controllo « intrinseco », che si avvale cioè delle medesime conoscenze tecniche appartenenti alla scienza specialistica applicata dall'Amministrazione) deve limitarsi a verificare se siffatta risposta rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate, che possono essere date a quel problema alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto (Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2021, n. 6696)].

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 79/CFA/2022-2023/I

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 44 CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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